Sua Eccellenza
Sig. PREFETTO DI PERUGIA
Oggetto: richiesta di intervento ispettivo e di adozione di
provvedimenti urgenti
Il sottoscritto Moreno Primieri, nella qualità di
Consigliere Comunale del Comune di Todi, facendo seguito a quanto esposto con
nota anticipata via fax il 16.09.2012 e protocollata in data 17.09.2012, con la
quale unitamente ai Consiglieri Antonino Ruggiano, Antonio Serafini, Claudio
Ranchiccio, Floriano Pizzichini e Claudio Serafini, chiedeva un intervento
ispettivo da parte della SS.VV. Ill.ma in ordine all'operato del Presidente del
Consiglio Comunale Francesco Alvi che, a fronte di una richiesta di
convocazione del Consiglio Comunale ex art 39, comma 3, del D.Lgs 267/2000 protocollata
in data 28.08.2012, ritardava la riunione del Consiglio fissandola per il giorno
09.10.2012, in allegato invio la copia della suddetta richiesta e la
convocazione del Presidente. Con l'occasione mi preme ricapitolare la
questione. In data 28 agosto 2012 1/5 dei consiglieri presentavano al
Presidente del Consiglio Comunale una richiesta di riunione del Consiglio Comunale
con iscrizione all'ordine del giorno la trattazione “DEL RIORDINO DEL SISTEMA
DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO DI TODI. La richiesta era
presentata sulla scorta dell'art. 17, comma 1 del Reg. del C.C. che recepisce l'art.
39 del D.lgs 267 / 2000. Nella richiesta era anche indicata la necessità di
riunire il Consiglio entro il 5 settembre, in considerazione del fatto che in data
6 settembre era prevista la riunione della conferenza dei Sindaci dell'ATO 2
che avrebbe dovuto esprimersi sulla precedente indicazione del sito di Ponte
Naia loc. Camagna per il nuovo depuratore cittadino. Senonché, stante l'inerzia
del Presidente del Consiglio che non convocava l'Ufficio di Presidenza e/o la
conferenza dei capigruppo, i consiglieri firmatari della richiesta davano luogo
ad una pacifica protesta politica, costituendosi in assemblea permanente fino
alla convocazione pervenuta in data 14.09.2012 che prevede la riunione per il
giorno 9 ottobre 2012. Ora, risulta evidente che la previsione del Consiglio
Comunale per il giorno 9 ottobre p.v., quando tutti sanno che entro il mese di settembre è in programma
un'ispezione del CIPE che potrebbe disporre anche la revoca del finanziamento
di circa 8 milioni di euro stanziati per il depuratore, risulta una beffa,
oltre che rappresentare una violazione della norma di legge. Sul punto il
Presidente del Consiglio non può trincerarsi dietro un'interpretazione di parte
del regolamento comuanle che è una fonte secondaria rispetto alla legge sugli
Enti Locali. Pertanto, aldilà delle interpretazioni, la norma del D.Lgs
267/2000, configura un obbligo del Presidente del Consiglio comunale di procedere
alla convocazione dell'organo assembleare - come si evince dalla previsione del
termine di adempimento (20 giorni) - per la trattazione da parte del Consiglio,
delle questioni richieste. Tale diritto di iniziativa, del resto, è tutelato in
modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della
modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del
Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine
emblematicamente breve (venti giorni)» (vedasi Tar Puglia, sezione I, 25 luglio
2001 n. 4278). L'orientamento che vede riconosciuto e definito «... il potere
dei consiglieri (”della minoranza”) di chiedere la convocazione del Consiglio
medesimo» come “diritto” del legislatore è, quindi, ormai ampiamente
consolidato (vedasi Tar Puglia, Lecce, sezione I, 4 febbraio 2004 n. 124). Consolidata
giurisprudenza in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di
richiesta di convocazione del Consiglio da parte di un quinto dei consiglieri,
«al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che
la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non
può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso Consiglio nella sua totalità
la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle
questioni da trattare (Tar Piemonte, sezione II, 24 aprile 1996 n. 268). Più di
recente, inoltre, si è sostenuto che «appartiene ai poteri sovrani
dell'assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito
nell'ordine del giorno non debba essere discusso (questione pregiudiziale)
ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva)» (Tar Puglia,
Lecce, sezione I, 25 luglio 2001 n. 4278 e sempre Tar Puglia, Lecce, sezione I,
4 febbraio 2004 n. 124). Stante ciò si ribadisce la necessità che venga rivolto
l'invito al Presidente del Consiglio di una riunione del C.C. prima della data
del 9 ottobre anche al fine di ristabilire la legalità violata. Con la massima
Osservanza.
Il Consigliere del PDL di Todi
Avv. Moreno Primieri
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