mercoledì 19 settembre 2012

Moreno Primieri scrive al Prefetto


 
 
Sua Eccellenza

Sig. PREFETTO DI PERUGIA

Oggetto: richiesta di intervento ispettivo e di adozione di provvedimenti urgenti

 
Il sottoscritto Moreno Primieri, nella qualità di Consigliere Comunale del Comune di Todi, facendo seguito a quanto esposto con nota anticipata via fax il 16.09.2012 e protocollata in data 17.09.2012, con la quale unitamente ai Consiglieri Antonino Ruggiano, Antonio Serafini, Claudio Ranchiccio, Floriano Pizzichini e Claudio Serafini, chiedeva un intervento ispettivo da parte della SS.VV. Ill.ma in ordine all'operato del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Alvi che, a fronte di una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale ex art 39, comma 3, del D.Lgs 267/2000 protocollata in data 28.08.2012, ritardava la riunione del Consiglio fissandola per il giorno 09.10.2012, in allegato invio la copia della suddetta richiesta e la convocazione del Presidente. Con l'occasione mi preme ricapitolare la questione. In data 28 agosto 2012 1/5 dei consiglieri presentavano al Presidente del Consiglio Comunale una richiesta di riunione del Consiglio Comunale con iscrizione all'ordine del giorno la trattazione “DEL RIORDINO DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO DI TODI. La richiesta era presentata sulla scorta dell'art. 17, comma 1 del Reg. del C.C. che recepisce l'art. 39 del D.lgs 267 / 2000. Nella richiesta era anche indicata la necessità di riunire il Consiglio entro il 5 settembre, in considerazione del fatto che in data 6 settembre era prevista la riunione della conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 che avrebbe dovuto esprimersi sulla precedente indicazione del sito di Ponte Naia loc. Camagna per il nuovo depuratore cittadino. Senonché, stante l'inerzia del Presidente del Consiglio che non convocava l'Ufficio di Presidenza e/o la conferenza dei capigruppo, i consiglieri firmatari della richiesta davano luogo ad una pacifica protesta politica, costituendosi in assemblea permanente fino alla convocazione pervenuta in data 14.09.2012 che prevede la riunione per il giorno 9 ottobre 2012. Ora, risulta evidente che la previsione del Consiglio Comunale per il giorno 9 ottobre p.v., quando tutti sanno che  entro il mese di settembre è in programma un'ispezione del CIPE che potrebbe disporre anche la revoca del finanziamento di circa 8 milioni di euro stanziati per il depuratore, risulta una beffa, oltre che rappresentare una violazione della norma di legge. Sul punto il Presidente del Consiglio non può trincerarsi dietro un'interpretazione di parte del regolamento comuanle che è una fonte secondaria rispetto alla legge sugli Enti Locali. Pertanto, aldilà delle interpretazioni, la norma del D.Lgs 267/2000, configura un obbligo del Presidente del Consiglio comunale di procedere alla convocazione dell'organo assembleare - come si evince dalla previsione del termine di adempimento (20 giorni) - per la trattazione da parte del Consiglio, delle questioni richieste. Tale diritto di iniziativa, del resto, è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve (venti giorni)» (vedasi Tar Puglia, sezione I, 25 luglio 2001 n. 4278). L'orientamento che vede riconosciuto e definito «... il potere dei consiglieri (”della minoranza”) di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo» come “diritto” del legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (vedasi Tar Puglia, Lecce, sezione I, 4 febbraio 2004 n. 124). Consolidata giurisprudenza in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del Consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, «al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso Consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare (Tar Piemonte, sezione II, 24 aprile 1996 n. 268). Più di recente, inoltre, si è sostenuto che «appartiene ai poteri sovrani dell'assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell'ordine del giorno non debba essere discusso (questione pregiudiziale) ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva)» (Tar Puglia, Lecce, sezione I, 25 luglio 2001 n. 4278 e sempre Tar Puglia, Lecce, sezione I, 4 febbraio 2004 n. 124). Stante ciò si ribadisce la necessità che venga rivolto l'invito al Presidente del Consiglio di una riunione del C.C. prima della data del 9 ottobre anche al fine di ristabilire la legalità violata. Con la massima Osservanza.

Il Consigliere del PDL di Todi

Avv. Moreno Primieri

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